Art. 5.
(Separazione di reti e di servizi).

      1. Con riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, è consentito procedere all'affidamento mediante gara delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara ai sensi del citato articolo 2, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni e il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori nonché prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità.
      2. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui all'articolo 2, la proprietà di reti e di impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile

 

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relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, a una società di capitali controllata dall'ente locale o dagli enti locali titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore al 5 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio dell'utenza.
      3. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 2, rientrano nella disponibilità dei medesimi. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nei contratto di servizio.